Il recesso del socio di società cooperativa costituisce negozio unilaterale che lo statuto della società può sottoporre alla condizione dell’approvazione del consiglio di amministrazione, con la conseguenza che, in caso di rifiuto di provvedere o di diniego assoluto ed immotivato, detta condizione si considera avverata, perché il suo mancato avveramento è dipeso da causa imputabile alla parte che aveva interesse contrario.
Pur potendo il consiglio di amministrazione di una società cooperativa accertare i motivi che a norma di legge legittimino il recesso di un socio, lo scopo mutualistico della società cooperativa non può considerarsi idoneo a giustificare – di per sé – la mancata accettazione del recesso legittimamente operato.