Ai fini della determinazione del quantum dovuto al socio recedente di società cooperativa edilizia – avente, quindi, per scopo la costruzione di alloggi, l’assegnazione ai soci in godimento e il successivo trasferimento in proprietà individuale a questi ultimi – devono tenersi distinte due posizioni: da un lato quella attinente all’attività sociale, che comporta l’obbligo della prestazione del conferimento e della contribuzione alle spese comuni di organizzazione e di amministrazione (in definitiva debiti di conferimento ai sensi dell’art. 2530 c.c.); dall’altro il gruppo di rapporti relativi alla peculiarità dello scopo perseguito, che comportano anticipazioni ed esborsi di carattere straordinario.
Da ciò consegue che solo il secondo gruppo di rapporti, che hanno gravato sul socio che ha operato gli esborsi, devono essere a quest’ultimo restituiti nel caso in cui il rapporto sociale venga meno (per scioglimento della società, recesso od esclusione). Quindi tutte le anticipazioni e gli esborsi – nella specie effettuati da un socio per l’acquisto dell’immobile e prima che sia stata effettivamente conseguita la proprietà di quest’ultimo – pongono il socio in posizione di creditore, posizione non rientrante, salva diversa regolamentazione pattizia, nella disciplina legislativa relativa alla quota sociale.