Secondo il più recente orientamento della Corte di Cassazione, la rinuncia alla condizione risolutiva comporta “una modifica contrattuale con rilevante alterazione rispetto al precedente negozio”, che conseguentemente deve essere adottata a mezzo di forma scritta (così Cass. n. 22662/2015).
Un più risalente orientamento giurisprudenziale – che non trova applicazione nel caso di specie – ammette tuttavia la rilevanza di una rinuncia tacita alla condizione (Cass. 3740/1979), ma questa deve potersi dedurre da considerazioni non generiche, tali da dimostrare l’esistenza dell’accordo modificativo.