La cessazione dalla carica di amministratore comporta l’obbligo di consegna al nuovo amministratore di tutta la documentazione sociale e, in difetto, è possibile ottenere ingiunzione ex art. 633 c.p.c. per consegna di “cosa mobile determinata”.
Se l’amministratore cessato dalla carica nega di avere la disponibilità di uno specifico libro sociale – e, anzi, indica che lo stesso non gli era stato consegnato da chi in precedenza curava la gestione amministrativa e contabile della società – spetta al creditore opposto, attore in senso sostanziale, provare che l’amministratore cessato ha la disponibilità del libro in questione.