In una società semplice composta da due soci, il dissidio insanabile tra i consociati può configurare un’ipotesi di scioglimento ex art. 2272, n. 2, c.c. solo qualora impedisca alla società di funzionare e perseguire l’oggetto sociale. Infatti il socio che chieda la pronuncia di scioglimento deve precisare la causa dei dissidi e indicare le ragioni per cui tali contrasti sarebbero divenuti insanabili, fornendone adeguata prova in giudizio. Diversamente, le sole inadempienze ai doveri e agli obblighi da parte di uno dei soci, ovvero l’utilizzo improprio o non produttivo dei beni sociali a lui affidati, non costituiscono in quanto tali un impedimento al perseguimento dell’oggetto sociale. Pertanto non qualsiasi dissidio tra soci integra una causa di scioglimento della società, ma solo quello che rende impossibile il conseguimento dell’oggetto sociale.