Ricerca Sentenze
Tribunale di Bologna, 15 Giugno 2017

Diritto di priorità e domanda relativa a brevetto poi dichiarato nullo

Tribunale di Bologna, 15 Giugno 2017
Diritto di priorità e domanda relativa a brevetto poi dichiarato nullo

L’art. 87 della Convenzione sul Brevetto europeo, (così come l’4 comma 3° del CPI) consente  il riconoscimento del diritto di priorità in presenza di qualsiasi deposito avente valore di deposito nazionale regolare, cioè idoneo a stabilire la data alla quale la prima domanda è stata depositata, a norma della legislazione nazionale dello Stato nel quale è stato effettuato, o di accordi bilaterali o plurilaterali, qualunque sia la sorte ulteriore di tale domanda. Ne discende che anche una domanda dalla quale scaturisca un brevetto poi dichiarato nullo è idonea a dar luogo ad un valido diritto di priorità, purché : a) i requisiti per ottenere una data di deposito nel primo paese siano soddisfatti; b) si tratti della stessa invenzione; c) sia rispettato il termine di 12 mesi dal primo deposito (in caso di brevetto: per gli altri diritti il termine è di 6 mesi). 

Data Sentenza: 15/06/2017
Registro: RG 20345 / 2014
Allegato:
Stampa Massima
Data: 14/04/2019
Massima a cura di: Chiara Petruzzi
Chiara Petruzzi

Avvocato, già tirocinante ex art. 73 d.l. n. 69/2013 presso la Sezione Specializzata in materia d’Impresa del Tribunale di Milano. Cultore della materia presso la cattedra di Istituzioni di diritto privato dell’Università Cattolica di Milano, presso la quale ha conseguito la laurea in Giurisprudenza con il massimo dei voti e la lode. Autrice di diversi articoli in materia di diritto civile per la rivista "Danno e responsabilità".

Mostra tutto
logo