La clausola compromissoria inserita nel contratto sociale è in ogni caso opponibile al liquidatore che esercita l’azione sociale di responsabilità. Infatti in riferimento all’art. 2476 cc il liquidatore svolge comunque una azione di responsabilità sociale, vale a dire una azione rivolta alla reintegrazione del patrimonio della società e che, in ogni caso, trae origine dal contratto sociale e resta quindi assoggettata alla clausola arbitrale ivi prevista.
Tale clausola è dunque opponibile a chiunque agisca per la reintegrazione del patrimonio sociale e non a nome dei creditori.