Le questioni relative all’immobile in cui viene esercitata l’azienda sono rilevanti ai fini dell’inadempimento delle obbligazioni discendenti dalla relativa cessione quando sono tali da determinare nella res ceduta ai sensi dell’art. 2556 c.c. la mancanza di un elemento essenziale per l’esercizio dell’attività commerciale dedotta in contratto.
Con riferimento al difetto di qualità, l’azione di risarcimento danni per vizi della cosa venduta prevista dall’art. 1494 c.c. è soggetta alla decadenza e alla prescrizione di cui all’art. 1495 c.c.