E’ precluso al Giudice ordinario l’accertamento di intese collusive nell’ambito di un’offerta pubblica di acquisto, essendo la collusione prevista come presupposto di un potere discrezionale attribuito a CONSOB, che ha carattere autoritativo e conformativo e non meramente dichiarativo ed accertativo.
All’accertamento di intese collusive non consegue la sanzione civilistica della sterilizzazione del diritto di voto ex art. 110 TUF, ma soltanto la possibilità che CONSOB adotti il rimedio della rettifica del prezzo dell’offerta pubblica di acquisto.
Deve considerarsi legittimato all’impugnazione, in un caso di votazione con il sistema di voto di lista, anche il socio che abbia votato a favore della lista risultata poi di minoranza qualora sia stata poi dichiarata vincitrice un’altra lista.