E’ corretto affermare che nello svolgimento delle trattative e nella formazione del contratto assumono un ruolo molto importante gli obblighi informativi visto che le conseguenze di un comportamento contrario a buona fede nella fase anteriore alla conclusione del contratto possono riverberare sul contenuto del contratto, il quale, in assenza del comportamento illegittimo, avrebbe potuto essere concluso a condizioni diverse.
Quand’anche la responsabilità precontrattuale fosse provata, questa, come omissione di obblighi informativi incidenti sul contratto validamente concluso, non potrebbe mai portare ad una pronuncia di risoluzione del contratto. Infatti il comportamento illecito si pone in un momento anteriore alla conclusione dell’accordo e può portare a vizi genetici dello stesso, propri tipicamente dell’azione di annullamento per errore o dolo, ma non può incidere sul sinallagma funzionale dell’accordo, come richiede la risoluzione del contratto, il quale postula un inadempimento agli obblighi contenuti nell’accordo.