Nel contenzioso inerente ad azione di simulazione relativa per interposizione fittizia, nell’ambito di acquisto di quote sociali (nella specie di s.n.c.), grava sull’attore allegare e provare il presupposto essenziale della simulazione medesima, nonché la partecipazione del terzo all’accordo simulatorio.
Deve rigettarsi la domanda, quindi, qualora non vengano prodotti documenti che consentano di attestare, nel relativo contratto di acquisto di quote sociali, la data di acquisto e la persona del venditore delle quote, a tacere dell’eventuale riscontro di documentazione apocrifa prodotta, all’esito della ctu nel giudizio di primo grado, in ordine alla quale la Corte d’Appello, peraltro, non ha sindacato alcuno.