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Tribunale di Milano, 1 Dicembre 2016

Procedimento ex art. 702-bis e inammissibilità della trasformazione del rito

Tribunale di Milano, 1 Dicembre 2016
Procedimento ex art. 702-bis e inammissibilità della trasformazione del rito

È inammissibile il ricorso ex art. 702-bis c.p.c. ove la controversia riguardi diritti di credito derivanti dal trasferimento delle partecipazioni sociali, in quanto la competenza a decidere spetta al Tribunale in composizione collegiale.

La trasformazione della causa da procedura a cognizione sommaria a procedura a cognizione piena non deve ritenersi ammissibile, poiché tale modifica attiene alla fase della trattazione e dell’istruttoria, ma presuppone che la causa sia stata introdotta correttamente, come si desume dall’art. 702-ter, co. 2, c.p.c., che prevede l’inammissibilità in caso di domanda non compresa tra quelle previste dal precedente art. 702-bis c.p.c.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 01/12/2016
Registro: RG 54441 / 2016
Allegato:
Stampa Massima
Data: 07/03/2019
Massima a cura di: Rocco Antonini
Rocco Antonini

Dottorando di ricerca in Diritto commerciale interno ed internazionale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano - Avvocato

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