I patti parasociali non sono vietati e possono essere stipulati non solo tra soci ma anche tra soci e terzi. Pur essendo vincolanti esclusivamente tra le parti contraenti e non potendo incidere direttamente sull’attività sociale, i patti parasociali devono ritenersi illegittimi solo quando il contenuto dell’accordo si ponga in contrasto con norme imperative o sia idoneo a consentire l’elusione di norme o principi generali dell’ordinamento inderogabili.
L’art. 2380-bis c.c. non è applicabile alla società a responsabilità limitata.
L’esercizio di attività di direzione e coordinamento può essere fondata anche su una regolamentazione negoziale statutaria.