Non è nulla per indeterminatezza dell’oggetto la clausola apposta ad un atto di assegnazione di immobile in favore di un socio di cooperativa edilizia che preveda l’obbligo per quest’ultimo di rifondere pro quota alla società ogni spesa sopravvenuta in cui quest’ultima potrà incorrere successivamente all’assegnazione, se tali spese sono delimitate a quelle “dipendenti o comunque connesse” all’attività edilizia della società.