Nel caso di ricorso avanti il Tribunale del Registro delle Imprese avverso l’iscrizione di un determinato atto societario presso il Registro stesso, al Giudice adito compete la verifica (i) della regolarità formale degli atti da iscrivere nonché (ii) della loro rispondenza – per quanto risulta dagli stessi documenti allegati alla richiesta di iscrizione – alle prescrizioni di legge, ai sensi dell’art. 2191 c.c.
Al Tribunale del Registro è precluso ogni accertamento concernente l’invalidità di tali atti derivante da circostanze non ricavabili dal documento presentato per l’iscrizione ovvero concernente la non autografia delle firme che vi figurano, il quale è demandato alla competente sede civile contenziosa (es. in via di impugnazione della delibera depositata e di connessa richiesta di sospensione cautelare ovvero in via di cognizione cautelare d’urgenza, ove ne sussistano i presupposti) ovvero alla sede penale.