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Tribunale di Bologna, 17 Dicembre 2018

Prova del patto fiduciario di quota sociale e ammissibilità della prova testimoniale

Tribunale di Bologna, 17 Dicembre 2018
Prova del patto fiduciario di quota sociale e ammissibilità della prova testimoniale

La prova del patto fiduciario, anche nel caso in cui l’accordo riguardi l’intestazione di quote di partecipazione in una società, indipendentemente dall’ eventuale esistenza di immobili nel suo patrimonio, può essere offerta per mezzo di testimoni, non trovando applicazione le preclusioni di cui agli artt. 2721, 2722, 2725 c.c., in quanto il negozio fiduciario non amplia, né modifica il contenuto di un altro negozio, operando esso solo sul piano della creazione di un obbligo da adempiere a cura del fiduciario.

Il contratto di trasferimento di quote di partecipazione in una società, indipendentemente dall’eventuale esistenza di immobili nel suo patrimonio, non richiede, né ad substantiam, né ad probationem, la forma scritta.

 

 

Data Sentenza: 17/12/2018
Registro: RG 4860 / 2013
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Data: 07/12/2019
Massima a cura di: Leonardo Angelastri
Leonardo Angelastri

Avvocato specializzato in diritto societario, concorsuale e ip.

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