Non può essere valutata in via autonoma – ed è quindi improcedibile – la domanda di risoluzione del contratto che implica dirette conseguenze, negative per la massa fallimentare, sulla titolarità del marchio e, dunque, sul trasferimento a favore del suo titolare e a danno della convenuta nonché, a valle, sul risarcimento del danno.
Ne consegue che la vis attractiva del Tribunale delle Imprese recede a favore di quello fallimentare.