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Corte d'appello di Brescia, 26 Gennaio 2018

Intestazione fiduciaria fittizia di quote e causa di importi versati

Corte d'appello di Brescia, 26 Gennaio 2018
Intestazione fiduciaria fittizia di quote e causa di importi versati

In caso di intestazione fiduciaria e contestuale mandato, con cui le parti pattuiscono che una di esse si obblighi a trasferire le quote sociali all’altra e quest’ultima provveda al pagamento del corrispettivo, oltre alla rifusione delle spese di gestione ed amministrazione degli importi dei finanziamenti effettuati non in conto capitale, occorre valutare l’assetto contrattuale complessivo voluto dalle parti stesse.

Qualora sia provato che le quote siano soltanto fittiziamente intestate alla fiduciaria, non è configurabile alcun corrispettivo per la cessione a favore della parte trasferente, essendo quindi il pagamento sprovvisto di tale causa e qualificabile, invece, come rimborso spese ex art. 1720 c.c. per la restituzione dei finanziamenti effettuati non in conto capitale dalla controparte.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 26/01/2018
Registro: RG 1191 / 2013
Allegato:
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Data: 26/05/2020
Massima a cura di: Pietro Acerbi
Pietro Acerbi

Avvocato del Foro di Milano, Master in Diritto societario presso Il Sole 24 ore - Milano, autore di diverse pubblicazioni in ambito giuridico (tra cui il Manuale delle società di capitali e cooperative - Dike Giuridica), si occupa prevalentemente di diritto civile e societario

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