Le mere divergenze tra consiglieri, o tra amministratore e socio, o tra singoli soci, non possono da sole costituire giustificazione sufficiente per l’estromissione dall’ufficio di amministratore. Ai fini della revoca per giusta causa dalla carica di amministratore non è necessario un suo inadempimento, ma è necessario il verificarsi di situazioni che determinino il venir meno della fiducia nelle sue capacità di gestione, tenendo conto esclusivamente dell’interesse della società e non quello di singoli gruppi di soci. La sussistenza della giusta causa deve essere espressamente enunciata nell’atto dell’assemblea che altresì descriva le ragioni della revoca, senza che queste, qualora siano omesse nell’atto deliberativo, possano essere integrate in prosieguo, nel corso del giudizio, appartenendo alla sola assemblea ogni valutazione in proposito.