In tema di spese di giustizia, gli ausiliari del magistrato, nella specie consulenti tecnici d’ufficio, non incorrono in decadenza qualora presentino la domanda di liquidazione del compenso loro spettante e delle spese sostenute nel termine di 100 giorni dal deposito del supplemento di relazione peritale, dovendosi ritenere che, in caso di svolgimento della consulenza tecnica in due fasi a seguito di integrazione del quesito peritale disposto dal Giudice, è solo dal deposito del supplemento di perizia che può dirsi verificato il “compimento delle operazioni peritali” dal quale decorre il termine di decadenza previsto dall’art. 71 D.P.R. n. 115 del 2002.