L’istituto del c.d. “pignoramento revocatorio” previsto dall’art. 2929-bis c.c. è applicabile anche agli atti a titolo gratuito aventi ad oggetto quote societarie (nella specie, di s.r.l.). Infatti devono reputarsi aggredibili, mediante lo strumento dell’art. 2929-bis c.c., tutti i beni per i quali è previsto un sistema pubblicitario di natura legale, comprese le quote di una società a responsabilità limitata, il cui trasferimento è soggetto ad iscrizione nel registro delle imprese, spettando all’interprete – con un procedimento che più propriamente deve intendersi come estensivo della norma nella sua massima portata e non già analogico – il compito di colmare il suddetto difetto di coordinamento della norma che fa letteralmente riferimento alla sola trascrizione ma che deve intendersi estensibile anche alla iscrizione nel registro delle imprese.