Non sussiste la giurisdizione italiana nel caso di controversia tra il socio, cittadino italiano, e la società avente sede in stati extracomunitari e domicilio in Italia, volta ad accertare l’invalidità di delibere sociali (che, nella specie, avevano autorizzato il trasferimento a titolo gratuito di immobili in proprietà), qualora manchino gli elementi di seguito indicati, e precisamente:
Sussiste, invece, la giurisdizione italiana nel caso di controversie proposte contro amministratori di società con sede in stati extracomunitari se in Italia si trova l’oggetto principale di tali enti (art. 25, co. 1 e 2, l. n. 218/1995). Tuttavia, se l’azione proposta è diretta a far valere un danno direttamente subito dal socio ai sensi degli artt. 2395 e 2476, co. 6, c.c., la domanda risulterà infondata qualora il danno lamentato dall’attrice ed accertato in sede giudiziale venga considerato un semplice conseguenza indiretta del danno cagionato dall’amministratore alla società medesima.