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Tribunale di Milano, 1 Febbraio 2019

Bonifici privi di giustificazione e responsabilità dell’amministratore

Tribunale di Milano, 1 Febbraio 2019
Bonifici privi di giustificazione e responsabilità dell’amministratore

L’amministratore che dispone a proprio favore bonifici dal conto della società per mai deliberati compensi quale amministratore e/o con causali non comprensibili, in difetto di giustificazione alcuna da parte del medesimo, è tenuto a rendere il conto di tali atti gestori e quindi di prova – su di lui incombente, secondo i principi generali della responsabilità per inadempimento (artt. 1176 e 1218 c.c.) – che si sia trattato di impieghi di denaro sociale per assolvere a debiti contratti nell’esercizio dell’attività di impresa e, in difetto, dovrà restituire integralmente tali somme alla società attrice, ripristinandone il patrimonio.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 01/02/2019
Registro: RG 33258 / 2017
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Data: 29/01/2021
Massima a cura di: Giuseppe Sinatra
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