Agli effetti dell’art. 2395 c.c., è desumibile il dolo nelle condotte di depauperamento del patrimonio sociale poste in essere dall’amministratore di fatto dalla circostanza che tali condotte siano state poste in essere in seguito alla domanda arbitrale, proposta dal terzo creditore nei confronti della società debitrice, atta a condannare la società al pagamento di un importo monetario.