Per ritenere integrata la responsabilità precontrattuale ex art. 1337 c.c., occorre che tra le parti siano in corso trattative; che queste siano giunte ad uno stadio idoneo ad ingenerare, nella parte che invoca l’altrui responsabilità, il ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto; che esse siano state interrotte, senza un giustificato motivo, dalla parte cui si addebita detta responsabilità; che, infine, pur nell’ordinaria diligenza della parte che invoca la responsabilità, non sussistano fatti idonei ad escludere il suo ragionevole affidamento sulla conclusione del contratto (Cass. n. 7545/2016).
Non sussistono i presupposti per la configurazione di detta responsabilità allorquando, nell’ambito di trattative finalizzate alla compravendita di una quota sociale, le parti abbiano unicamente sottoscritto una lettera di intenti a seguito della quale siano emerse divergenze sostanziali su questioni rilevanti della complessiva operazione (quali la modalità di calcolo della posizione finanziaria netta direttamente incidente sul prezzo della compravendita, la garanzia a carico del venditore per le eventuali sopravvenienze passive, i criteri per la distribuzione degli utili tra i futuri soci).