È infondata la richiesta risarcitoria del concessionario nei confronti del concedente per asseriti danni derivanti dall’esercizio della facoltà di recesso prevista nel contratto di concessione di vendita vigente tra le parti. Il concessionario non può vantare una pretesa a un periodo di ammortamento, specie se il contratto di concessione è a tempo indeterminato e privo di un termine minimo. Dunque non vi è violazione rispetto agli obblighi di buona fede e correttezza per aver esercitato il recesso nei termini e con le modalità previste dal contratto.