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Tribunale di Milano, 12 Febbraio 2021

Società consortili e obblighi di ripianamento dei costi di gestione

Tribunale di Milano, 12 Febbraio 2021
Società consortili e obblighi di ripianamento dei costi di gestione

Nelle società consortili costituite a norma dell’art. 2615-ter c.c., l’atto costitutivo (o lo statuto che lo integra), ai sensi dell’art 2603, co. 2, n. 3, c.c., può prescrivere ai soci di pagare, oltre alla quota di capitale sottoscritta, contributi annuali a copertura delle spese di gestione. Tale obbligo non dev’essere eccessivamente generico e deve consentire di individuare quali siano i contributi dovuti da ciascun socio, specificando le modalità, le condizioni e i criteri nello stesso statuto. Pertanto, condizione perché il credito della società consortile verso i soci sorga e sia liquido, è che siano rispettate le regole statutarie di determinazione e imposizione dei contributi ulteriori dovuti a copertura delle spese di gestione e che sia ricostruibile il criterio economico e aritmetico adottato.

Onere della società consortile è quello di provare l’ammontare, in toto e pro quota, dei contributi il cui pagamento si richiede.

Una norma statutaria che preveda obblighi di ripianamento dei costi di gestione non può essere applicata retroattivamente.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 12/02/2021
Registro: RG 41138 / 2018
Allegato:
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Data: 25/09/2021
Massima a cura di: Viktoriya Genyk
Viktoriya Genyk

Dottoressa in Giurisprudenza e in Diritto per l'Impresa nazionale e internazionale con specializzazione in Azienda e Impresa privata. Tesi in Diritto penale dell'economia: "Collaborazione processuale e premialità nella disciplina della responsabilità degli enti: l'esperienza statunitense".

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