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Tribunale di Milano, 17 Settembre 2020

Il curatore che agisce in giudizio per l’adempimento di un contratto stipulato prima del fallimento non è un terzo

Tribunale di Milano, 17 Settembre 2020
Il curatore che agisce in giudizio per l’adempimento di un contratto stipulato prima del fallimento non è un terzo

Il curatore fallimentare, allorchè agisca in giudizio per ottenere l’adempimento di un contratto stipulato dall’imprenditore prima del fallimento, rappresenta il fallito, nella cui posizione egli subentra, e non la massa dei creditori. Di conseguenza, il curatore non è un terzo e non può far valere l’inopponibilità ad esso delle pattuizioni intervenute tra le parti prima del fallimento invocando la mancanza di data certa sul documento ai sensi dell’art. 2704 c.c.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 17/09/2020
Registro: RG 8452 / 2017
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Data: 11/11/2021
Massima a cura di: Eleonora Martelli
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