L’utilizzo di prestazioni dell’artista da parte di un terzo non può considerarsi accettazione di una proposta contrattuale formulata dalla società cessionaria dei diritti di immagine, laddove non possa considerarsi un comportamento non univoco ma apparendo lo stesso, al contrario, collegato all’esecuzione di accordi intercorsi tra l’artista.
La competenza del Tribunale delle Imprese sussiste anche nel caso di controversia inerente l’esercizio dei diritti d’autore sotto il profilo patrimoniale.