L’accertamento dell’esistenza del vincolo sociale, ai fini della configurabilità di una società anche di fatto, si ottiene verificando la sussistenza degli elementi previsti dall’art. 2247 cod. civ. ovvero provando: il conferimento di beni o servizi per la formazione di un patrimonio o fondo comune; la partecipazione agli utili ed alle perdite; l’intenzione di vincolarsi e collaborare per conseguire risultati patrimoniali attraverso lo svolgimento in comune di un’attività economica (c.d. affectio societatis).
A seguito del mancato conferimento di un bene immobile, la società di fatto non potrà operare né tanto meno l’oggetto sociale potrà dirsi raggiunto; ciò determina lo scioglimento della società di fatto per impossibilità di conseguire l’oggetto sociale.