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Tribunale di Bologna, 10 Settembre 2020

La violazione della clausola compromissoria statutaria comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale

Tribunale di Bologna, 10 Settembre 2020
La violazione della clausola compromissoria statutaria comporta l’improcedibilità della domanda giudiziale

La clausola compromissoria presente nello statuto sociale – ossia la pattuizione con cui le parti devolvono alla competenza degli arbitri la decisione delle controversie richiamate dalla medesima clausola – deve ritenersi validamente formulata quando le parti hanno espressamente individuato l’oggetto delle controversie da affidare alla decisione degli arbitri, oltre che le loro modalità di nomina.

Qualora l’oggetto della controversia instaurata avanti il Tribunale rientri tra quelli richiamati dalla clausola compromissoria statutaria, il Giudice adito dovrà declinare la propria competenza a favore del collegio arbitrale e dichiarare l’improcedibilità della domanda giudiziale.

Data Sentenza: 10/09/2020
Registro: RG 12449 / 2019
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Data: 28/08/2022
Massima a cura di: Matteo Danzi
Matteo Danzi

Avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati di Verona. Svolgo la mia attività professionale presso Mercanti e Associati Studio Legale e Tributario, principalmente presso la sede di Verona. Aree di attività: diritto societario, M&A, diritto commerciale (stragiudiziale e giudiziale), contrattualistica, compliance.

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