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Tribunale di Venezia, 1 Febbraio 2021

Dimissioni del componente del consiglio di amministrazione

Tribunale di Venezia, 1 Febbraio 2021
Dimissioni del componente del consiglio di amministrazione

L’art. 2385 c.c. prescrive che l’amministratore uscente debba comunicare per iscritto le proprie dimissioni al CdA e prevede che le dimissioni operino immediatamente solo se lasciano intatta la maggioranza del consiglio. La comunicazione scritta non è surrogabile, per la produzione dell’effetto, da notizia informale; è validamente sostituita solo da PEC, in ragione del regime speciale di questa. In seguito alle dimissioni, spetta agli amministratori adoperarsi perché vengano correttamente trasmesse le consegne; in particolare, è loro dovere segnalare affari pendenti e urgenze da coprire.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 01/02/2021
Registro: RG 9390 / 2018
Allegato:
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Data: 15/12/2022
Massima a cura di: Marco Novara
Marco Novara

Dottorando di ricerca di Diritto commerciale presso l'Università Statale di Milano

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