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Tribunale di Catania, 21 Ottobre 2020

Inadempimento del contratto preliminare di cessione del ramo d’azienda e onere della prova

Tribunale di Catania, 21 Ottobre 2020
Inadempimento del contratto preliminare di cessione del ramo d’azienda e onere della prova

E’ principio pacifico in giurisprudenza quello in base al quale in tema di prova dell’inadempimento di obbligazioni, opera a favore del creditore, il quale abbia provato l’esistenza dell’obbligazione e l’esigibilità del credito, la presunzione di persistenza del diritto oltre il termine di scadenza; pertanto il creditore è esonerato dall’onere della prova dell’inadempimento e grava sul debitore la prova del fatto estintivo o della mancanza della colpa; tale presunzione non opera allorquando siano dedotti non l’inadempimento dell’obbligazione ma l’inesatto adempimento o la violazione di un obbligo accessorio (quale, ad esempio, l’obbligo di informazione), la cui prova incombe sul deducente. Pertanto, una volta dimostrata l’esistenza del contratto preliminare di cessione del ramo d’azienda nonché la disponibilità del contraente alla stipula del contratto definitivo, in assenza di prova contraria, il giudice dovrà dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 21/10/2020
Registro: RG 10811 / 2019
Allegato:
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Data: 27/01/2023
Massima a cura di: Ilaria Toma
Ilaria Toma

Laureata in giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Ha partecipato alla prima edizione del master in Fashion Law organizzato dall’Alta Scuola “Federico Stella” in collaborazione con Camera Nazionale della Moda Italiana. Si occupa principalmente di diritto civile, industriale e della proprietà intellettuale.

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