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Corte d'appello di Milano, 3 Novembre 2022

Sulla clausola risolutiva espressa in un contratto preliminare di cessione di partecipazioni societarie

Corte d'appello di Milano, 3 Novembre 2022
Sulla clausola risolutiva espressa in un contratto preliminare di cessione di partecipazioni societarie

L’accertamento in ordine all’essenzialità del termine, inserito dalle parti in un contratto preliminare di cessione di partecipazioni societarie, deve essere condotta dal giudice di merito non solo alla stregua delle espressioni adoperate dai contraenti, ma soprattutto alla stregua della natura e dell’oggetto del contratto, di modo che risulti inequivocabilmente la volontà delle parti di ritenere perduta l’utilità economica del contratto con l’inutile decorso del termine medesimo.

In tema di clausola risolutiva espressa, la tolleranza della parte creditrice, che si può estrinsecare tanto in un comportamento negativo, quanto in uno positivo, non determina l’eliminazione della clausola per modificazione della disciplina contrattuale, né è sufficiente ad integrare una tacita rinuncia ad avvalersene, ove la parte creditrice contestualmente o successivamente all’atto di tolleranza manifesti l’intenzione di avvalersi della clausola in caso di ulteriore protrazione dell’inadempimento.

Data Sentenza: 03/11/2022
Registro: RG 2349 / 2021
Allegato:
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Data: 20/03/2023
Massima a cura di: Fabiano Belluzzi
Fabiano Belluzzi

Abilitato all'esercizio della professione forense e specializzato in diritto societario, fusioni e acquisizioni. LL.M candidate.

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