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Tribunale di Venezia, 27 Luglio 2021

La giusta causa per la revoca degli amministratori

Tribunale di Venezia, 27 Luglio 2021
La giusta causa per la revoca degli amministratori

La «giusta causa» di revoca è nozione distinta sia dal mero «inadempimento», sia dalle «gravi irregolarità» di cui all’art. 2409 c.c.: essa riguarda circostanze sopravvenute, anche non integranti inadempimento, provocate o no dall’amministratore stesso, che però pregiudicano l’affidamento dei soci nelle sue attitudini e capacità. Il legame di fiducia con la società e, per essa, con i soci, fonda infatti il rapporto di amministrazione, donde la giusta causa è integrata da ogni fatto che sia idoneo a comprometterlo.

La mancata condivisione, da parte dell’assemblea, dei criteri di redazione del bilancio utilizzati dagli amministratori può integrare una giusta causa di revoca, qualora le contestazioni non si appalesino pretestuose e siano tali da incidere sulla corretta rappresentazione del bilancio.

Quando l’amministratore revocato agisce in giudizio contestando la sussistenza della giusta causa e facendo valere il diritto al risarcimento del danno, la posizione sostanziale di attore spetta alla società, onerata della prova della giusta causa di revoca, mentre l’amministratore è il convenuto sostanziale.

Data Sentenza: 27/07/2021
Registro: RG 13096 / 2017
Allegato:
Stampa Massima
Data: 17/04/2023
Massima a cura di: Francesco Carelli
Francesco Carelli

Avvocato presso lo Studio Legale BonelliErede in Milano - Laurea cum laude in Giurisprudenza presso l'Università Bocconi - Master cum laude in Crisi d'Impresa e Ristrutturazioni Aziendali presso l'Università degli studi di Bergamo - Laurea Magistrale in Economia e Legislazione d'Impresa presso l'Università degli studi di Pavia.

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