Tribunale di Venezia, 4 Maggio 2021
Invocabilità della nullità ex art. 2358 c.c.
La nullità negoziale ex art. 2358 c.c. richiede la prova che il finanziamento sia stato destinato all’acquisto azionario: ai fini dell’invocabilità della norma, è dunque necessario dare prova dell’esistenza di una correlazione significativa tra il finanziamento erogato e l’acquisto delle azioni.
Teodoro Marena
Avvocato del Foro di Avellino, sin dall'inizio della sua carriera professionale si è occupato di diritto commerciale, in particolar modo di diritto societario, fallimentare e bancario. E', inoltre, autore di numerosi articoli e monografie in materia di diritto commerciale e bancario su riviste di interesse nazionale.
Infine, presso il Tribunale di Avellino, riveste il ruolo sia di curatore fallimentare sia di custode giudiziario.
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