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Tribunale di Milano, 24 Novembre 2022

Sull’efficacia della clausola di liquidation preference non inserita nello statuto sociale

Tribunale di Milano, 24 Novembre 2022
Sull’efficacia della clausola di liquidation preference non inserita nello statuto sociale

La clausola di liquidazione preferenziale (cd. “liquidation preference clause“) inserita in un accordo di investimento – e non replicata in alcuna disposizione statutaria – ha efficacia esclusivamente tra i sottoscrittori dell’accordo di investimento nel quale è stata inserita e non è opponibile, all’interno della società, ai soci non aderenti, nell’ambito della distribuzione dell’attivo di liquidazione, non avendo trovato tale clausola di liquidazione preferenziale collocazione nello statuto sociale; il bilancio finale di liquidazione che non abbia correttamente individuato il riparto dell’attivo ai soci deve essere dichiarato invalido.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 24/11/2022
Registro: RG 37797 / 2020
Allegato:
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Data: 21/08/2023
Massima a cura di: Fabiano Belluzzi
Fabiano Belluzzi

Abilitato all'esercizio della professione forense e specializzato in diritto societario, fusioni e acquisizioni. LL.M candidate.

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