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Tribunale di Venezia, 1 Marzo 2022

La cautela sospensiva delle delibere assembleari nel giudizio arbitrale

Tribunale di Venezia, 1 Marzo 2022
La cautela sospensiva delle delibere assembleari nel giudizio arbitrale

La cautela sospensiva delle delibere assembleari è condizionata al fatto che l’istante abbia proposto la sua domanda contestualmente al giudizio ordinario di cognizione, anche ove esso sia devoluto ad arbitri. Il principio è desumibile dall’art. 2378 c.c., in tema di giudizio introdotto dinanzi all’autorità giudiziaria, oltre che dall’art. 35, co. 5, del D.Lgs. n. 5/2003 ove la controversia sia devoluta, secondo volontà statutaria, al giudizio arbitrale. In quest’ultimo caso, detto potere cautelare residua in capo all’autorità giudiziaria se, nonostante l’avvio del procedimento arbitrale, l’organo non sia ancora costituito.

Data Sentenza: 01/03/2022
Registro: RG 10560 / 2022
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Data: 19/06/2023
Massima a cura di: Edoardo Cecchinato
Edoardo Cecchinato

Avvocato presso il Foro di Venezia. Dottorando in Diritto dell'Economia presso il Corso di Dottorato in Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Padova.

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