La disciplina propria delle società di persone, rinvenibile all’art. 2262 c.c., dettato in tema di società semplice ma applicabile anche alle società in nome collettivo e in accomandita semplice, nel regolare il diritto dei soci a partecipare agli utili dell’impresa collettiva, prevede che tale diritto sorga per il semplice fatto che sia approvato un rendiconto che rappresenti che la società nell’esercizio abbia maturato utili, non essendo affatto necessario, salvo patto contrario, che i soci decidano di procedere alla loro distribuzione, come invece richiesto per le società di capitali.