Dalla mancanza, nel processo civile, della categoria dell’inutilizzabilità della prova prevista ex art. 191 c.p.p., si ricava il principio di una generale ammissione delle fonti di prova, a prescindere dalla relativa modalità di acquisizione, a meno che tale acquisizione concreti una diretta lesione di interessi costituzionalmente tutelati riferibili alla parte contro cui la prova viene utilizzata.