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Tribunale di Venezia, 18 Aprile 2024

Sulla responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali

Tribunale di Venezia, 18 Aprile 2024
Sulla responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali

Poichè la responsabilità degli amministratori verso i creditori sociali si qualifica come responsabilità di natura extracontrattuale, spetta all’attore allegare e provare la condotta inadempiente e dannosa degli amministratori, oltre che la colpa o il dolo, il danno e il nesso di causalità con la condotta. Pertanto, è necessario che la parte attrice riporti un’allegazione “specifica”, non essendo sufficiente invocare genericamente atti di mala gestio, riservandosi, nel corso del giudizio di documentare ulteriori condotte di tal genere.

Di per sé la cessione di un contratto di affitto di azienda non costituisce atto di mala gestio ove non sia dimostrato che tale atto abbia determinato una riduzione del patrimonio della società, tale da comportare la sua insufficienza per il soddisfacimento dei creditori anteriori.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 18/04/2024
Registro: RG 2628 / 2021
Allegato:
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Data: 24/08/2024
Massima a cura di: Alessio Faggiano
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