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Tribunale di Bologna, 6 Ottobre 2023, n. 1976/2023

La portata ed i limiti applicativi della sospensione della causa ex art. 132, co. 1, Reg. UE 1001/2017

Tribunale di Bologna, 6 Ottobre 2023, n. 1976/2023
La portata ed i limiti applicativi della sospensione della causa ex art. 132, co. 1, Reg. UE 1001/2017

Ai sensi della normativa comunitaria vigente (Reg. UE 1001/2017 sul marchio dell’Unione Europea, come già prima ai sensi del Reg. UE n. 207/2009 sul marchio comunitario) la competenza in materia di marchio europeo è articolata tra l’Ufficio dell’Unione Europea per la proprietà intellettuale (EUIPO) e i Tribunali dei Marchi UE secondo un indirizzo di fondo che è quello di riservare all’Ufficio la validità dei marchi e di rimettere al tribunale dei Marchi UE la violazione dei marchi, di talchè della decadenza o della nullità del marchio europeo è dato discutere o in via principale innanzi all’Ufficio o in via riconvenzionale innanzi al Tribunale dei Marchi UE esclusivamente in un’azione di contraffazione. Ne consegue che al di fuori di tale ristretta competenza del singolo tribunale nazionale in funzione di Tribunale dei Marchi UE non si prospetta alcuna sospensione per l’ipotesi della contemporanea pendenza del giudizio di nullità in sede europea.

Data Sentenza: 06/10/2023
Carica: Presidente
Giudice: Giovanni Salina
Relatore: Silvia Romagnoli
Registro: RG 8428 / 2019
Allegato:
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Data: 19/10/2025
Massima a cura di: Alfredo Buccella
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