Configura atto di concorrenza sleale il trasferimento di un complesso di informazioni aziendali da parte di un ex dipendente di imprenditore concorrente che – pur non costituendo oggetto di un vero e proprio diritto di proprietà industriale quali informazioni riservate o segreti commerciali – costituisca un complesso organizzato e strutturato di dati cognitivi, seppur non segretati e protetti, che superino la capacità mnemonica e l’esperienza del singolo normale individuo e configurino così una banca dati che, arricchendo la conoscenza del concorrente, sia capace di fornirgli un vantaggio competitivo che trascenda la capacità e le esperienze del lavoratore acquisito.
Non può considerarsi illecita l’utilizzazione del valore aziendale esclusivamente costituito dalle capacità professionali dell’ex dipendente, non distinguibili dalla sua persona, poiché si perverrebbe altrimenti al risultato duplicemente inammissibile di vanificare i valori della libertà individuale inerenti alla personalità del lavoratore, costringendolo ad una situazione di dipendenza che andrebbe oltre i limiti contrattuali, e di privilegiare nell’impresa, precedente datrice di lavoro, una rendita parassitaria derivante, una volta per tutte, dalla scelta felicemente a suo tempo fatta con l’assunzione di quel dipendente.