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Tribunale di Milano, 9 Aprile 2024, n. 3916/2024

Delegabilità nella mediazione: necessità di una procura speciale sostanziale non autenticabile dal difensore

Tribunale di Milano, 9 Aprile 2024, n. 3916/2024
Delegabilità nella mediazione: necessità di una procura speciale sostanziale non autenticabile dal difensore

La previsione dell’art. 8, primo comma, d.lgs. n. 28/2010, della presenza sia delle parti sia degli avvocati comporta che, ai fini della realizzazione della condizione di procedibilità, la parte non possa evitare di presentarsi davanti al mediatore, inviando soltanto il proprio avvocato. Nondimeno, la necessità della comparizione personale delle parti, non comporta che si tratti di attività non delegabile, mancando una espressa previsione in tal senso e non venendo in considerazione un atto avente natura strettamente personale: ne deriva che la parte che intende iniziare l’azione (ma identico discorso vale per la controparte), che per sua scelta o per impossibilità non possa partecipare personalmente a un incontro di mediazione, possa farsi sostituire da una persona a sua scelta e quindi anche, ma non solo, dal suo difensore.

Per poter validamente delegare un terzo a partecipare in sua vece alle attività di mediazione, la parte è però tenuta a conferire tale potere mediante una procura avente lo specifico oggetto della partecipazione alla mediazione e il conferimento del potere di disporre dei diritti sostanziali che ne sono oggetto (ovvero, deve essere presente un rappresentante a conoscenza dei fatti e fornito dei poteri per la soluzione della controversia, come previsto dal progetto della Commissione Alpa sulla riforma delle ADR all’art. 84). Quindi il potere di sostituire a sé stesso qualcun altro per la partecipazione alla mediazione può essere conferito con una procura speciale sostanziale.

Ne consegue che, sebbene la parte possa farsi sostituire dal difensore nel partecipare al procedimento di mediazione, in quanto ciò non è auspicato, ma non è neppure escluso dalla legge, non può conferire tale potere con la procura conferita al difensore e da questi autenticata, benché possa conferirgli con essa ogni più ampio potere processuale.

Per questo motivo, se sceglie di farsi sostituire dal difensore, la procura speciale rilasciata allo scopo non può essere autenticata dal difensore, perché il conferimento del potere di partecipare in sua sostituzione alla mediazione non fa parte dei possibili contenuti della procura alle liti autenticabili direttamente dal difensore.

Di conseguenza, la parte che non voglia o non possa partecipare personalmente alla mediazione può farsi liberamente sostituire, da chiunque e quindi anche dal proprio difensore, ma deve rilasciare a questo scopo una procura sostanziale, che non rientra nei poteri di autentica dell’avvocato neppure se il potere è conferito allo stesso professionista.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 09/04/2024
Carica: Presidente
Giudice: Claudio Marangoni
Relatore: Anna Bellesi
Registro: RG 18184 / 2020
Allegato:
Stampa Massima
Data: 01/08/2025
Massima a cura di: Elisa Babbini
Elisa Babbini

L’Avv. Elisa Maria Babbini si occupa di proprietà intellettuale, con competenze che comprendono brevetti, marchi, diritto d’autore, segreti commerciali, concorrenza sleale e comunicazione commerciale, sia in ambito giudiziale che stragiudiziale.

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