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Tribunale di Venezia, 20 Febbraio 2024, n. 564/2024

Responsabilità contrattuale, buona fede oggettiva e risarcimento del danno

Tribunale di Venezia, 20 Febbraio 2024, n. 564/2024
Responsabilità contrattuale, buona fede oggettiva e risarcimento del danno

La portata sistematica della buona fede oggettiva nella fase esecutiva del contratto ex art. 1375 c.c. assume centralità, postulando in caso di esigenze sopravvenute di rilevante portata- quali indubbiamente la pandemia – che le parti siano chiamate, laddove l’una o l’altra lo richieda, ad avviare trattive per la rinegoziazione in funzione di salvaguardare il rapporto economico sottostante al contratto nel rispetto della pianificazione convenzionale.

Il risarcimento del danno contrattuale derivante dalla mancanza di posizionamento del marchio e la vendita ad altri clienti va commensurato, in mancanza di altri elementi, alle royalties per l’intero che la parte avrebbe dovuto corrispondere con marchio posizionato e con vendite a clienti autorizzati.

Non costituisce specifica contestazione del documento la generica affermazione della parte di inattendibilità di un documento di controparte consistente in riepiloghi corredati dalla documentazione contabile di supporto relativa alla domanda risarcitoria.

Data Sentenza: 20/02/2024
Carica: Presidente | Relatore
Giudice: Liliana Guzzo
Relatore: Liliana Guzzo
Registro: RG 2072 / 2022
Allegato:
Stampa Massima
Data: 06/12/2025
Massima a cura di: Jacopo Ciani
Jacopo Ciani

Avvocato del Foro di Milano, Professore a contratto presso ESCP Business School, Dottore di ricerca in diritto industriale, si occupa di proprietà intellettuale, diritto della concorrenza e della comunicazione commerciale ed è appassionato di informatica e nuove tecnologie

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