In tema di quantificazione del danno, il criterio del giusto compenso del consenso, fondato sulle royalty che la titolare del brevetto avrebbe potuto ottenere dal contraffattore, è residuale e cede a fronte della richiesta risarcitoria, formulata dalla parte, che si approssimi maggiormente all’individuazione del danno reale, pur attraverso una valutazione di carattere comunque equitativo ex art.125 co 1 e 2 c.p.i.