La ratio del divieto di pubblicizzazione, diretta e indiretta, del gioco d’azzardo, in qualsiasi modalità (previsto dall’art. 9 co. 1 d.l. 87/2018) deve essere individuata nel contrasto alla ludopatia e ai disturbi da gioco d’azzardo (c.d. D.G.A.) nonché nel rafforzamento della tutela degli utenti-giocatori, in particolare delle categorie vulnerabili, come i minori e gli anziani.
Le comunicazioni relative alle condizioni per fruire dei bonus, non si pongono in contrasto con la legge, perché – come adeguatamente chiarito dall’AGCOM nelle proprie Linee Guida – tali comunicazioni svolgono una funzione identificativa e informativa dell’offerta di gioco legale, che serve a consentire l’assunzione di scelte consapevoli da parte dei giocatori, in linea con l’obiettivo di tutela del consumatore. Le comunicazioni di carattere informativo potrebbero eccezionalmente assumere una finalità promozionale (vietata), allorché effettuate in un contesto diverso da quello in cui viene offerto il servizio di gioco, perché in questo caso il consumatore potrebbe essere “spiazzato” dal c.d. “effetto sorpresa”; esse pertanto devono essere effettuate nel rispetto dei principi di trasparenza e di continenza senza enfatizzazione. In difetto di uno di questi requisiti le comunicazioni non sono lecite.
Il principio di trasparenza presuppone la non ingannevolezza della comunicazione e risulta quindi violato allorché alla controparte contrattuale non sia garantito quanto promesso ovvero siano applicati dei costi occulti o comunque non agevolmente comprensibili.
Il principio di continenza presuppone l’assenza di enfasi promozionale e risulta quindi violato allorché le condizioni dell’offerta vengano esposte con modalità tali da metterle in evidenza o comunque da farle risaltare rispetto alle altre condizioni contrattuali.