Nel caso in cui il diritto di conversione dell’obbligazione in azione non sia contenuto nei certificati obbligazionari – quali titoli al portatore connotati dai caratteri dell’incorporazione, della letteralità, dell’autonomia e dell’astrattezza – ma solamente nella delibera di emissione e nel regolamento del prestito, tale diritto di conversione, qualificabile alla stregua di un patto di opzione (consistente nella formulazione, da parte della società, di una proposta irrevocabile di contratto di sottoscrizione delle nuove azioni, con riserva, per gli obbligazionisti, della relativa accettazione, entro i termini e nelle modalità pattuite, con conseguente produzione dell’effetto costitutivo del rapporto sociale) intercorrente tra la società emittente il primo prenditore, è inefficace nei confronti del successivo prenditore, proprio in forza dei principi surrichiamati cui il certificato obbligazionario sottostà.