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Tribunale di Venezia, 2 Dicembre 2024, n. 4372

Azione sociale di responsabilità: arbitrabilità

Tribunale di Venezia, 2 Dicembre 2024, n. 4372
Azione sociale di responsabilità: arbitrabilità

L’azione sociale di responsabilità promossa dai soci nei confronti degli amministratori ex art. 2476, comma 3, c.c., integra una causa fra società, da una parte, e amministratori, dall’altra, in quanto si fonda su una legittimazione del socio a esercitare, surrogatoriamente, i diritti della società a beneficio di questa. Invero, i diritti esercitati dal socio sono diritti della società verso il suo amministratore e, solo in forza di una legittimazione straordinaria riconosciuta dalla legge, tale rapporto è agito dal socio e non dalla società che ne è titolare. Al fine di determinare la competenza del giudice ovvero dell’arbitro nel caso di clausola compromissoria statutaria, risulta determinante il rapporto giuridico oggetto della domanda e non il soggetto che la esercita processualmente. Applicando tale principio all’azione sociale di responsabilità, si rileva come il rapporto concerna la società, nel cui patrimonio rifluisce l’eventuale condanna dell’amministratore al risarcimento e potendo solo la società rinunciare all’azione e transigerla.

Articoli di Legge:
Data Sentenza: 02/12/2024
Carica: Presidente
Giudice: Innocenza Vono
Relatore: Lina Tosi
Registro: RG 11042 / 2023
Allegato:
Stampa Massima
Data: 05/05/2025
Massima a cura di: Giovanni Manno
Giovanni Manno

Abilitato all'esercizio della professione forense dal 2023, mi occupo di diritto commerciale e societario e, in particolare, di curare tutte le fasi di cui si compongono le operazioni societarie straordinarie

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