Ai sensi dell’art. 161 l.d.a., la descrizione può essere adottata a tutela del diritto d’autore.
La legge tutela il software non per quanto riguarda le idee astratte che stanno alla sua base o le funzioni concrete che vengono attribuite alla macchina, ma per ciò che concerne l’espressione testuale del programma. Tale tutela non è limitata alle sole espressioni testuali contenute nel codice sorgente.